Dopo che nella Legge di Bilancio non era stato possibile agire in tal senso, il Ddl Semplificazione ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento una revisione normativa che dovrebbe rendere più facile la vendita di una casa ricevuta in donazione, stabilendo che le azioni di riduzione dei legittimari non possano impattare negativamente sui diritti che il terzo acquirente ha maturato sull’immobile compravenduto.
In altri termini, sulla base delle nuove norme in buona parte dei casi sarà solo il donatario a dover compensare i legittimari che ritengono di aver subito un pregiudizio alla propria quota di eredità, lasciando invece indenni dalle azioni giudiziarie i terzi.
Le novità del Ddl Semplificazioni
La principale novità introdotta con il Ddl Semplificazioni è legata al testo dell’art. 563 cod. civ., che prima della riforma prevedeva che “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”.
Con i cambiamenti apportati, invece, la norma prevede che “la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata”.
In altri termini, sparisce il riferimento ventennale per l’azione di riduzione da parte del legittimario nei confronti del terzo. Tuttavia, questa ipotesi viene ricondotta ai soli casi in cui l’avente causa del donatario sia tale a titolo gratuito, e che il donatario si sia rivelato in tutto o in parte insolvente.
I nuovi termini per trascrivere la domanda di riduzione
Una novità riguarda anche i termini di trascrizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Di fatti, se prima della riforma la trascrizione doveva avvenire entro 10 anni dall’apertura della successione (ricordiamo che in caso contrario la sentenza in accoglimento non avrebbe pregiudicato i terzi), ora i nuovi termini inclusi nel Ddl Semplificazioni hanno accorciato lo stesso termine da 10 a 3 anni.
Quali successioni sono interessate dalle nuove norme
Infine, si rammenta che le disposizioni contenute nel Ddl Semplificazioni si applicano alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore.
Alle successioni che invece sono state applicate prima, continueranno ad applicarsi le disposizioni del testo previgente. Dunque, su di esse potrà essere proposta azione di restituzione degli immobili anche verso gli aventi causa dei donatari, nell’ipotesi in cui sia già stata notificata e trascritta domanda di riduzione, nel caso in cui quest’ultima sia notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl o ancora se i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.