La Legge di Bilancio 2024 ha apportato alcune interessanti novità che riguardano tutti coloro che intendono vendere degli immobili su cui sono stati realizzati dei lavori agevolati con il c.d. Superbonus.
Dallo scorso 1 gennaio 2024, infatti, il legislatore ha introdotto una tassazione per la plusvalenza da cessione di beni immobili agevolati con il Superbonus, che va ad aggiungersi ai redditi diversi assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, pari al 26%.
Condividiamo insieme, nelle prossime righe, come si procede al calcolo delle plusvalenze e quali siano le motivazioni che hanno indotto il legislatore a optare per questa scelta.
Una tassazione per la plusvalenza derivante dal Superbonus
La Legge di Bilancio ha introdotto la necessità che si includano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di beni immobili, nei casi in cui il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito interventi agevolati con il Superbonus, purché conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
A costituire eccezione rispetto alla regola generale sopra esposta sono gli immobili che sono stati acquisiti per successione e, ancora, quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione. Nel caso in cui tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, allora si terrà conto della maggior parte di questo periodo.
Il calcolo della plusvalenza
Per quanto riguarda il modo con cui è possibile procedere al calcolo della plusvalenza, la stessa sarà determinata come differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto. Si terrà altresì conto di ogni altro costo che è inerente al bene medesimo.
Nel caso di immobili acquisiti per donazione, viene attribuito come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello che viene sostenuto dal donante.
A quanto ammonta l’imposta sulla plusvalenza
Il legislatore ha previsto che alle plusvalenze calcolate nelle modalità sopra indicate si applichi un’imposta sostitutiva sul reddito pari al 26%, ovvero la stessa aliquota che già è prevista nel caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquisti o costruiti da non più di cinque anni.
La ratio della norma: perché è stata introdotta la tassazione
Per quanto poi attiene lo scopo della norma, è evidente come la finalità sia quella di scoraggiare le vendite speculative di abitazioni che sono state oggetto di interventi finanziati con il Superbonus 110%, il bonus fiscale che – grazie anche alle opportunità della cessione del credito e dello sconto in fattura – ha permesso a molte famiglie italiane di ristrutturare il propri appartamento a costi nulli, o quasi.
Quando è entrata in vigore la nuova tassazione
La nuova tassazione è in vigore dallo scorso 1 gennaio 2024. Risulta pertanto essere già applicabile sulle operazioni di cessione a titolo oneroso in corso.